Descrizione
DVR – Documento di valutazione dei rischi
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Come previsto dall’art. 17 del D. Lgs 81/08, il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi.
“Ferma restando l’integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29 comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto 2.” (pag. 148)
“..si rimarca come il DVR sia documento che deve avere le caratteristiche di cui agli articoli 28 e 29 e come l’unico soggetto responsabile di tale coerenza sia il datore di lavoro, il quale è libero di operare le proprie scelte secondo le peculiarità della propria azienda e, correlativamente, risponde della coerenza di esse alla Legge.” (pag. 427)
È opportuno evidenziare che, in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co 2, lett. b), c), d), e), f), e al comma 3” e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. (pag. 476)
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